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Legge regionale - dal capo 5° al capo 6°
CAPO V - MANIFESTAZIONI SPORTIVE E SPEDIZIONI EXTRA EUROPEE Art. 25 - (Finalità) 1. La Regione riconosce nell’organizzazione delle manifestazioni sportive di particolare rilievo sotto il profilo tecnico, con valenza turistico-promozionale, e nelle spedizioni di alto livello tecnico, con particolare riferimento a quelle alpinistiche, realizzate in continenti extra europei da guide alpine valdostane o da sportivi affermati, uno strumento di promozione della pratica sportiva e di diffusione dell’immagine della Valle d’Aosta in ambito nazionale o internazionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi, a favore di enti privati non aventi finalità di lucro, costituiti ed operanti in Valle d’Aosta, finalizzati al sostegno dell’organizzazione di manifestazioni e di eventi sportivi in ambito regionale, e di spedizioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.
Art. 26 - (Determinazione dei contributi) 1. Le percentuali massime d’intervento sono calcolate sul totale delle spese, ritenute ammissibili, inerenti all’organizzazione e all’effettuazione della manifestazione o della spedizione. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le spese ammissibili a contributo. 3. L’entità dei contributi è fissata nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. 4. Nel caso di manifestazioni sportive d’interesse internazionale, incluse nel calendario ufficiale della competente federazione sportiva, la percentuale massima di intervento può essere elevata fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili.
Art. 27 - (Presentazione delle domande) 1. Per l’ottenimento dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente apposita domanda corredata di: a) relazione illustrante l’articolazione e le caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione o spedizione; b) dettagliata previsione delle spese e delle entrate; c) eventuale documentazione comprovante l’inclusione della manifestazione nel calendario ufficiale della competente federazione sportiva internazionale. 2. Le domande devono essere presentate alla struttura competente, a pena di decadenza, entro i seguenti termini: a) 1° ottobre, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 aprile successivi; b) 1° marzo, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto successivi; c) 1° luglio, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre successivi. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, le domande presentate oltre i termini indicati, ma comunque prima della data di effettuazione dell’iniziativa, possono essere ammesse a contributo qualora si riferiscano a manifestazioni o spedizioni alle quali la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sport, riconosca un particolare rilievo turistico-promozionale.
Art. 28 - (Concessione dei contributi) 1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, in considerazione del rilievo tecnico e turistico-promozionale della manifestazione. 2. La concessione del contributo conferisce alla Regione il diritto di apporre, a cura e spese dell’ente organizzatore, il proprio marchio e logotipo su tutto il materiale prodotto in funzione della promozione della manifestazione o della spedizione, in conformità alle indicazioni fornite dalla struttura competente.
Art. 29 - (Liquidazione) 1. I contributi sono liquidati a manifestazione o spedizione conclusa, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa e di entrata e di una dichiarazione attestante l’assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati. 2. La liquidazione dei contributi può avvenire anche mediante l’erogazione di acconto e prima della conclusione della manifestazione o spedizione in caso di particolare necessità, evidenziata all’atto della presentazione della domanda dall’ente o dall’organismo richiedente, previa presentazione di giustificativi di spesa, nel rispetto della percentuale del contributo concesso. 3. Si intendono idonei come giustificativi di spesa i documenti contabili intestati all’ente o all’organismo beneficiario del contributo, e di entrata quelli dallo stesso emessi nei confronti di altri erogatori di contributi, sponsor, destinatari di pubblicità o altri comunque rilasciati nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale. 4. Il rapporto tra l’ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l’ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate. 5. I contributi sono liquidati previa verifica della puntuale osservanza dell’adempimento di cui all’articolo 28, comma 2. 6. Il contributo liquidato non può comunque eccedere il disavanzo tra l’ammontare delle spese e delle entrate regolarmente documentate.
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE Art. 30 - (Abrogazioni) 1. Sono abrogati: a) la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, ad eccezione dell’articolo 40; b) gli articoli 15 e 16 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.
Art. 31 - (Disposizioni transitorie) 1. Alle domande presentate ai sensi della l.r. 3/1998 continuano ad applicarsi le disposizioni della medesima legge. 2. In sede di prima applicazione, il termine di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 3, è fissato al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32 - (Disposizioni finanziarie) 1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 2.173.632,50 per l’anno 2004 e in annui euro 2.310.000 a decorrere dall’anno 2005. 2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006: a) nell’obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) per le finalità di cui agli articoli 9 e 19; b) nell’obiettivo programmatico 2.2.4.08. (Attività culturali – Promozione culturale, sportiva e sociale) per le finalità di cui agli articoli 3, comma 1 e 25. 3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo: a) degli stanziamenti iscritti nell’obiettivo programmatico 2.2.2.12. al capitolo 64150 per l’anno 2004 per euro 73.632,50 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per euro 210.000 e al capitolo 64460 per annui euro 400.000; b) degli stanziamenti annui iscritti nell’obiettivo programmatico 2.2.4.08. ai capitoli: n. 64321 per euro 650.000, n. 66500 per euro 580.000, n. 66501 per euro 90.000, n. 66502 per euro 130.000 e n. 66503 per euro 250.000. 4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33 - (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 1° aprile 2004 Il Presidente PERRIN
Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE 2004 N. 3 Nota all’articolo 1: (1) La legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 14 del 21 ottobre 1981. Nota all’articolo 4: (2) L’articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede quanto segue: «20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.». Note all’articolo 30: (3) La legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 concernente: «Interventi a favore dello sport» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 4 del 27 gennaio 1998. L’articolo 40 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 prevede quanto segue: «Art. 40 (Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31) 1. Il comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale) è sostituito dal seguente: “1. La Regione concede contributi a favore di enti pubblici ed enti privati non aventi finalità di lucro allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di carattere culturale o spettacolare, suscettibili di favorire la promozione dell’immagine turistica della Valle d’Aosta.”». (4) L’articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 concernente: «Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l’anno 1999» prevedeva quanto segue: «Art. 15(Disposizioni in materia di contributi ad organismi sportivi) 1. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Interventi a favore dello sport), è aggiunto il seguente comma: «8bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, possono beneficiare dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e c), le società sportive di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d’Aosta da almeno un anno.”».
LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 10 – di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 4763 del 15 dicembre 2003); – presentato al Consiglio regionale in data 19 dicembre 2003; – assegnato alle Commissioni consiliari permanenti II e V in data 8 gennaio 2004; – esaminato dalla V Commissione consiliare permanente, con parere in data 19 marzo 2004, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere VIERIN Laurent; – esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 22 marzo 2004, nel nuovo testo della V Commissione e relazione del Consigliere PRADUROUX; – approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 2004, con deliberazione n. 501/XII; – trasmesso al Presidente della Regione in data 31 marzo 2004. L’articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 prevedeva quanto segue: «Art. 16 (Disposizioni in materia di sponsorizzazioni) 1. Il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 3/1998, è sostituito dal seguente: “2. Le domande di sponsorizzazione sono presentate annualmente, a pena di decadenza, entro il termine del 30 settembre per le discipline invernali e del 30 marzo per le altre discipline. Limitatamente all’anno 1999, il termine ultimo di presentazione delle istanze di sponsorizzazioni riferite alle altre discipline, è fissato al 31 luglio.”
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