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Legge regionale - dal capo 3° al capo 4°
Capo
III Art. 15 - (Istituzione e composizione) 1. È istituita, presso la struttura competente, la Consulta regionale per lo sport, di seguito denominata Consulta. 2. La Consulta è nominata con decreto dell’assessore regionale competente in materia di sport e dura in carica per il quadriennio olimpico estivo. 3. Fanno parte della Consulta: a) l’assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente; b) un dirigente sanitario medico appartenente all’area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina dello sport, individuato dall’assessore alla sanità, salute e politiche sociali; c) un dirigente competente in materia di politiche sociali, individuato dall’assessore alla sanità, salute e politiche sociali; d) il presidente del comitato regionale del CONI; e) il Sovraintendente agli studi; f) i responsabili regionali delle FSN; g) un rappresentante del CAI Valle d’Aosta; h) un rappresentante della Federachon di sport de noutra tera, di cui alla l.r. 53/1981; i) un rappresentante dell’AVMAP e un rappresentante della Scuola regionale di paracadutismo; j) i responsabili regionali degli EPS, riconosciuti dal CONI; k) un rappresentante dell’Associazione delle società sportive della Valle d’Aosta (ASSVA); l) il dirigente della struttura competente; m) un rappresentante degli enti locali della Valle d’Aosta, designato dal Consiglio permanente degli Enti locali. 4. In caso di assenza o di impedimento, i componenti della Consulta possono delegare, per iscritto, un proprio rappresentante in loro vece. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura competente. 6. Non è consentito il cumulo di più rappresentanze in capo ad uno stesso componente della Consulta. 7. La Consulta, ove opportuno, invita alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza. 8. I componenti della Consulta decadono per dimissioni, per scadenza o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati; essi rimangono tuttavia in carica fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione. 9. La partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta e del Comitato ristretto di cui all’articolo 18 non comporta l’attribuzione di gettoni di presenza o di altre indennità.
Art. 16 - (Funzioni) 1. La Consulta: a) formula proposte ed elabora pareri in materia di politica dello sport; b) formula proposte in merito ai sostegni necessari per agevolare la pratica sportiva dei diversamente abili, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli impianti sportivi; c) esprime parere in merito alla fissazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto di cui all’articolo 6, comma 2; d) approva le proposte dei piani di riparto di cui all’articolo 6, comma 1, da sottoporre all’esame della Giunta regionale; e) designa i componenti del Comitato ristretto di cui all’articolo 18, in rappresentanza degli organismi di cui all’articolo 15, comma 3, lettere f) e j); f) esprime parere in merito alle caratteristiche dei vivai giovanili, di cui all’articolo 4, comma 5.
Art. 17 - (Convocazione e funzionamento) 1. La Consulta è convocata dal presidente almeno due volte l’anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. 2. La convocazione avviene mediante avvisi scritti, recanti l’ordine del giorno e inviati almeno cinque giorni prima della riunione. 3. Le sedute della Consulta sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Delle sedute e delle deliberazioni è redatto processo verbale a cura del segretario. 5. La Consulta può adottare un proprio regolamento di f unzionamento da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 18 - (Comitato ristretto) 1. Il Comitato ristretto è composto dall’assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente, dal dirigente della struttura competente, dal presidente del comitato regionale del CONI, da due rappresentanti delle FSN, da un rappresentante dell’ASIVA, da un rappresentante degli EPS, o loro delegati. 2. Il Comitato ristretto è costituito con decreto dell’assessore regionale competente in materia di sport e resta in carica fino alla scadenza della Consulta. 3. I componenti del Comitato ristretto decadono per dimissioni, per scadenza o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati. 4. Il Comitato ristretto provvede: a) all’esame preliminare degli argomenti da sottoporre all’approvazione della Consulta; b) all’elaborazione delle proposte dei piani di riparto di cui all’articolo 6, comma 1; c) ad esprimere parere sulle domande per l’ottenimento dei contributi speciali di cui all’articolo 8; d) ad effettuare, su richiesta della Consulta, indagini e studi su specifici argomenti afferenti il settore sportivo; e) a formulare parere in merito ai livelli tecnici delle attività agonistiche di rilievo nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b); f) a formulare parere in merito al livello tecnico-agonistico delle richieste di sponsorizzazione di cui al capo IV; g) a proporre verifiche aggiuntive, mirate o a campione, sulla documentazione presentata a supporto delle domande per l’ottenimento dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). 5. Le riunioni del Comitato ristretto sono convocate dal presidente e sono valide con la partecipazione di almeno quattro componenti. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
CAPO IV - SPONSORIZZAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO Art. 19 - (Finalità) 1. La Regione riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione promozionale dell’immagine della Valle d’Aosta. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione attua specifiche azioni di sponsorizzazione riferite ad atleti e sportivi valdostani praticanti le rispettive discipline sportive ai più alti livelli tecnico-agonistici.
Art. 20 - (Soggetti beneficiari e requisiti) 1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito con: a) atleti residenti in Valle d’Aosta tesserati ad una FSN; b) atleti residenti in Valle d’Aosta praticanti un’attività sportiva non rientrante in una FSN. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i livelli tecnico-agonistici che i soggetti richiedenti debbono possedere ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione.
Art. 21 - (Determinazione degli interventi) 1. L’entità delle sponsorizzazioni è determinata dalla Giunta regionale, entro i limiti massimi dalla medesima definiti, sulla base di criteri correlati all’efficacia promozionale dell’intervento, nonché del livello tecnicoagonistico dell’atleta richiedente come definito ai sensi dell’articolo 20, comma 2. 2. Le somme riconosciute a titolo di sponsorizzazione si intendono comprensive degli oneri fiscali.
Art. 22 - (Contratto di sponsorizzazione) 1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito mediante la stipulazione di un contratto, conforme allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, oltre che alle determinazioni assunte con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21, comma 1, sottoscritto dal dirigente della struttura competente e dal soggetto sponsorizzato o dall’eventuale soggetto, procuratore o società, cui il soggetto sponsorizzato abbia conferito procura per la gestione della propria immagine, ovvero dal diverso soggetto al quale i regolamenti federali conferiscono il potere di stipulare contratti di sponsorizzazione personale. 2. La sponsorizzazione ha durata massima di un anno, è rinnovabile, ha carattere esclusivamente individuale ed è attuata in accordo con la federazione nazionale di appartenenza, qualora esistente, e in armonia con quanto stabilito dai regolamenti federali vigenti in materia a livello nazionale ed internazionale. 3. La sponsorizzazione conferisce alla Regione il diritto di utilizzare, a fini pubblicitari, l’immagine sportiva del soggetto sponsorizzato mediante l’apposizione di scritte o marchi distintivi sul copricapo o sull’abbigliamento dallo stesso indossato in gara, in allenamento e nel corso di ogni altro avvenimento di interesse pubblico quali, in particolare, interviste, conferenze stampa e premiazioni. 4. Con il contratto di sponsorizzazione l’atleta assume altresì l’impegno a garantire la propria presenza, compatibilmente con gli impegni agonistici federali, in occasioni ed eventi pubblici concordati con la Regione.
Art. 23 - (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande) 1. Ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione i soggetti interessati presentano una domanda alla struttura competente, corredata di: a) documentazione comprovante il possesso di uno dei livelli tecnico-agonistici definiti ai sensi dell’articolo 20, comma 2; b) idonea documentazione attestante l’assenza di impedimenti alla stipulazione del contratto e alla veicolazione dell’immagine dello sponsor in conformità a quanto previsto dall’articolo 22, commi 3 e 4; c) calendario degli eventi agonistici programmati nel periodo di durata del contratto, corredato, per gli atleti di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), del visto rilasciato dal competente organo della FSN. 2. Le domande di sponsorizzazione sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre, relativamente agli atleti praticanti le discipline invernali, ed entro il 31 marzo, relativamente agli atleti praticanti le altre discipline sportive. 3. La struttura competente verifica l’ammissibilità delle richieste ed elabora, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2, la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
Art. 24 - (Liquidazione) 1. La liquidazione della sponsorizzazione è effettuata inun’unica soluzione alla scadenza del contratto e su presentazione di: a) dichiarazione del soggetto sponsorizzato attestante l’effettuazione delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), con indicazione dei risultati conseguiti; per gli atleti di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), la dichiarazione è vistata dalla FSN di appartenenza; b) fattura o nota corrispondente all’importo definito contrattualmente; c) documentazione fotografica relativa alle modalità di esposizione di scritte o di marchi distintivi della Regione, secondo quanto stabilito dall’articolo 22,comma 3. 2. Qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad uno o più eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c), la liquidazione delle somme stabilite nel contratto sono ridotte in proporzione al numero di eventi ai quali l’atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato |
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