Legge regionale - dal capo 1° al capo 2°

 

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo dello sport dilettantistico caratterizzato da un importante contenuto motorio, riconoscendo:

a) la fondamentale funzione sociale dell’attività sportiva;

b) il ruolo dello sport a salvaguardia della salute fisica e dell’integrità morale ed il suo contributo alla lotta

contro la tossicodipendenza, le devianze e l’emarginazione;

c) l’importanza della formazione e dell’educazione dei giovani attraverso lo sport e il ruolo dell’attività agonistica,

in particolare giovanile, quale mezzo di formazione del carattere;

d) la funzione della scuola nell’avviamento dei giovani allo sport ed il loro diritto-dovere a conciliare l’attività

scolastica e quella sportiva;

e) la rilevanza della tutela sanitaria e della sicurezza nella pratica sportiva;

f) la priorità delle attività sportive che si svolgono in montagna;

g) il valore delle attività sportive dei diversamente abili, risorsa di qualità per il movimento sportivo regionale

e per l’intera comunità;

h) la rilevanza economica dello sport ai fini della promozione turistica della Valle d’Aosta.

2. La Regione riconosce inoltre:

a) il ruolo svolto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale rappresentante istituzionale dell’insieme

dell’organizzazione sportiva e dell’autonomia dello sport;

b) il ruolo delle società sportive dilettantistiche, quali espressioni del mondo del volontariato, nella promozione

e nella diffusione delle attività sportive;

c) la primaria importanza dell’attività svolta dall’Associazione sport invernali Valle d’Aosta (ASIVA), tenuto conto delle particolarità alpine della regione e della sua specifica vocazione nel settore degli sport invernali;

d) l’attività svolta per la salvaguardia dell’identità culturale valdostana dalla Federachon di sport de noutra tera di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 (Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani) e dalle associazioni sportive regionali ad essa aderenti;

e) il ruolo dello sport svolto ai più alti livelli tecnicoagonistici quale fattore di promozione dell’immagine della Valle d’Aosta, di spettacolo e di aggregazione della comunità;

f) il ruolo svolto, da oltre un secolo, dalle sezioni valdostane del CAI nella promozione dell’alpinismo e degli

sport di montagna.

3. La Regione, in considerazione del ruolo autonomo delle Federazioni sportive nazionali (FSN) nella formazione

di tecnici e allenatori per le rispettive discipline, secondo quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti federali,

riconosce l’elenco regionale dei tecnici e degli allenatori sportivi federali, istituito ed aggiornato presso il comitato

regionale del CONI. Tale disposizione non si applica alle professioni sportive oggetto di altre leggi regionali.

 

Art. 2 - (Interventi)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione provvede mediante la concessione di contributi finalizzati:

a) allo svolgimento e alla diffusione della pratica sportiva agonistica, in particolare di quella giovanile, e alla

promozione dell’attività amatoriale nel territorio regionale;

b) al sostegno dell’attività agonistica di rilievo nazionale;

c) alla formazione dei tecnici sportivi, anche per il loro ruolo educativo nella promozione della salute e nella

prevenzione del doping, e all’acquisto di attrezzature per la pratica sportiva.

2. La Regione attua inoltre interventi specificamente rivolti:

a) alla sponsorizzazione di atleti valdostani affermati ai più alti livelli tecnico-agonistici;

b) all’organizzazione di manifestazioni sportive aventi un particolare rilievo tecnico e una valenza turistico promozionale;

c) al sostegno di spedizioni di alto profilo tecnico-sportivo in continenti extra europei, con particolare riferimento

a quelle alpinistiche.

 

CAPO II - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 3 - (Tipologie dei contributi e definizioni)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, la Regione interviene mediante la concessione

delle seguenti tipologie di contributi:

a) ordinari;

b) per attività agonistica di rilievo nazionale;

c) a favore dell’attività sportiva degli enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, e delle sezioni

valdostane del CAI;

d) speciali;

e) a favore degli sport invernali;

f) a favore degli sport tradizionali valdostani;

g) a favore dell’Associazione valdostana martse à pià (AVMAP);

h) a favore della Scuola regionale di paracadutismo.

2. Per contributi ordinari si intendono quelli concessi a sostegno dell’attività sportiva, in particolare giovanile,

sviluppata sia sul territorio nazionale nell’ambito dei programmi ufficiali delle FSN riconosciute dal CONI, sia nelle zone transfrontaliere, limitatamente al dipartimento francese della Haute Savoie e ai cantoni svizzeri del Valais, del Vaud e di Genève.

3. I contributi per l’attività agonistica di rilievo nazionale sono finalizzati al sostegno dell’attività agonistica di

particolare valore tecnico e si distinguono in:

a) contributi per gli sport di squadra;

b) borse al merito per gli sport individuali.

4. Ai fini della presente legge, per sport di squadra si intendono le discipline sportive che, secondo i regolamenti

tecnici federali, possono essere praticate unicamente mediante la partecipazione di una squadra composta da

due o più atleti. Le società e le associazioni sportive che svolgono attività non rientrante negli sport di squadra, la cui attività consista anche nella partecipazione a campionati a squadre, possono beneficiare dei contributi di

cui al comma 3, lettera a).

5. I contributi di cui al comma 1, lettera a), e comma 3, lettera a), non sono cumulabili. Non sono altresì cumulabili in capo alla medesima società o associazione sportiva i contributi di cui al comma 3, lettere a) e b).

6. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi regionali

per le medesime attività.

 

SEZIONE I - CONTRIBUTI ORDINARI E SPECIALI PER ATTIVITÀ DI RILIEVO NAZIONALE E PER GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 4 - (Soggetti beneficiari)

1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d’Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN, aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali e siano iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).

2. I contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), sono concessi ai comitati regionali degli EPS riconosciuti

dal CONI, aventi sede ed organizzazione stabile in Valle d’Aosta, nonché al CAI Valle d’Aosta.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), le società o le associazioni sportive

che hanno svolto nella regione regolare attività sportiva per almeno dodici mesi, oltre ai dodici mesi cui si riferisce

l’attività per la quale si richiede il contributo, attestata dal responsabile regionale della FSN. Gli sci club affiliati all’ASIVA beneficiano dei soli contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), limitatamente alle iniziative di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c).

4. Fermo restando quanto disposto al comma 3, possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1,

lettera a), le società o le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, purché nate a seguito di un

processo di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d’Aosta da almeno un anno.

5. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3, le società o le associazioni sportive beneficiarie devono aver svolto nella regione attività federaleda almeno tre anni consecutivi, oltre a quello cui si riferisce l’attività per la quale si richiede il contributo, e possedere un proprio vivaio giovanile, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all’articolo 15.

6. Fermo restando quanto disposto al comma 5, possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3,

le società o le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo

di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d’Aosta da almeno tre anni consecutivi.

7. I comitati regionali o gli analoghi organismi federali regionali delle FSN, operanti esclusivamente in Valle d’Aosta con sede ed organizzazione stabile, ove esistenti e sempre che agli stessi risultino affiliate almeno tre società o associazioni sportive operanti nella regione, purché non facenti parte di altri comitati regionali o interregionali con sede al di fuori della Valle d’Aosta, beneficiano dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nella misura massima del 15 per cento, da dedursi dall’ammontare complessivo assegnato alla rispettiva disciplina sportiva.

8. I gruppi sportivi militari non beneficiano dei contributi di cui all’articolo 3.

 

Art. 5 - (Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per l’ottenimento dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e dei contributi di

cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), relative all’attività già svolta, sono redatte sui modelli predisposti dalla

struttura regionale competente in materia di sport, di seguito denominata struttura competente, e sono presentate annualmente a quest’ultima, a pena di decadenza, entro le seguenti date:

a) 31 luglio, con riferimento ai contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), relativi agli sport di squadra;

b) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), relativi agli sport

individuali;

c) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);

d) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b).

2. Le domande per l’ottenimento dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), sono riferite all’attività

ancora da svolgere e sono presentate annualmente, a pena di decadenza, alla struttura competente entro il 31 luglio.

3. Le società sportive allegano alle domande di contributo la relativa documentazione giustificativa, vistata, limitatamente ai dati di competenza federale, dal responsabile regionale della FSN.

 

Art. 6 - (Concessione dei contributi)

1. I contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, sulla base di specifici piani di riparto, approvati con deliberazione

della Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport, entro il 15 dicembre di ogni anno.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, approva i criteri per la definizione dei piani di riparto e definisce le modalità di presentazione delle domande, anche con riferimento alla documentazione giustificativa da allegare alle stesse.

3. Nell’individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione;

b) oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell’attività sportiva;

c) spese per l’utilizzo di impianti sportivi non gestiti direttamente;

d) numero degli atleti tesserati residenti in Valle d’Aosta, ripartiti per fasce di età, con particolare riguardo per quelli appartenenti alle categorie giovanili, e relativo numero delle presenze in gara;

e) entità chilometrica effettiva delle trasferte effettuate dagli atleti di cui alla lettera d) per la partecipazione a competizioni;

f) partecipazione dei tecnici a corsi di formazione finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione del doping di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b).

4. Alle società o associazioni sportive della Federazione italiana sport disabili (FISD) non si applica quanto previsto al comma 3, lettera d), limitatamente all’appartenenza degli atleti alle categorie giovanili.

5. Nell’individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all’articolo 3,

comma 1, lettera c), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) consistenza numerica globale di ogni EPS, sulla base dell’elenco degli atleti tesserati residenti in Valle d’Aosta, vistato dal comitato regionale del CONI;

b) attività promozionale svolta nell’anno cui si riferiscono i contributi, con particolare riguardo per le manifestazioni e per le iniziative promozionali o amatoriali effettivamente organizzate dall’ente beneficiario o da società o associazioni sportive ad esso affiliate, esclusi i corsi a pagamento aperti a soggetti maggiorenni;

c) spese sostenute da ogni EPS o da società o associazioniad essi affiliate per l’utilizzo di impianti sportivi dagli stessi non gestiti direttamente;

d) entità chilometrica delle trasferte effettuate dagli atleti di cui alla lettera a) per la partecipazione a manifestazioni nazionali organizzate dal corrispondente EPS;

e) attribuzione al CAI Valle d’Aosta di un contributo fisso forfettario pari al 7 per cento del totale dei contributi

previsti per gli EPS;

f) partecipazione dei tecnici a corsi di formazione finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione del doping di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b);

g) attività promozionale svolta nell’anno a favore di persone diversamente abili.

6. Nell’individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all’articolo 3,

comma 3, lettera a), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione;

b) consistenza del vivaio giovanile, come definito ai sensi dell’articolo 4, comma 5;

c) entità chilometrica delle trasferte effettuate per la partecipazione alle partite del campionato per il quale

è richiesto il contributo;

d) valore tecnico del campionato, da valutarsi in relazione al numero complessivo dei campionati nazionali di serie organizzati dalla competente FSN e al posizionamento del medesimo campionato rispetto al massimo campionato nazionale di serie;

e) numero delle partite da effettuare nell’ambito del campionato;

f) risultato agonistico conseguito nella stagione immediatamente precedente;

g) numero degli atleti componenti l’organico della squadra;

h) numero degli atleti residenti in Valle d’Aosta, inclusi nell’organico della squadra.

7. Ogni società può richiedere il contributo di cui all’articolo

3, comma 3, lettera a), per una sola squadra maschile e per una femminile.

8. Le borse al merito di cui all’articolo 3, comma 3, lettera

b), sono concesse alle società sportive per i risultati agonistici di elevato livello nazionale o internazionale conseguiti da atleti alle stesse tesserati e residenti in Valle d’Aosta.

 

Art. 7 - (Liquidazione dei contributi)

1. Alla liquidazione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e comma 3, lettera b), si provvede

in un’unica soluzione in attuazione dei piani di riparto di cui all’articolo 6, comma 1.

2. Alla liquidazione dei contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), si provvede in due soluzioni, con le

seguenti modalità:

a) in acconto, in misura corrispondente al 60 per cento del contributo concesso in attuazione del relativo piano

di riparto, approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 1;

b) a saldo, a stagione agonistica conclusa, previa presentazione di una relazione illustrante l’attività svolta, anche con riferimento al settore giovanile, e del bilancio consuntivo regolarmente approvato dai competenti

organi societari, nonché di una dichiarazione rilasciata dalla FSN di appartenenza, attestante l’avvenuto

completamento del campionato cui la società ha preso parte.

3. Alla liquidazione del saldo, l’importo residuo da erogare è ridotto dell’80 per cento nel caso in cui gli atleti componenti l’organico della squadra e residenti in Valle d’Aosta non abbiano disputato almeno un terzo delle

partite del campionato cui la società ha preso parte.

4. Qualora la società beneficiaria del contributo non svolga almeno la metà del campionato, non si procede alla liquidazione del saldo, fatto comunque salvo l’obbligo della restituzione delle somme già percepite a titolo di

acconto in relazione alla parte di campionato non disputata.

 

Art. 8 - (Contributi speciali)

1. Per contributi speciali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), si intendono le provvidenze specificamente

destinate:

a) alle spese di investimento in attrezzature necessarie alla pratica sportiva, fino ad un massimo del 30 per

cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata, con esclusione delle attrezzature individuali, e alle spese di investimento in attrezzature, ancorché individuali, necessarie alla pratica sportiva dei diversamente

abili, fino ad un massimo del 40 per cento;

b) alla partecipazione dei tecnici ad iniziative finalizzate alla formazione, all’aggiornamento e alla specializzazione,

organizzate dalle FSN o dal CONI, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa relativa alle quote di iscrizione, di viaggio e di soggiorno, percentuale elevabile fino ad un massimo del 75 per cento se le iniziative sono finalizzate alla formazione educativa ai fini della promozione della salute e della prevenzione del doping;

c) all’acquisto di automezzi nuovi o a chilometri zero, aventi un minimo di nove posti, destinati al trasporto di atleti o al trasporto combinato di atleti e merci, nella percentuale massima del 15 per cento della spesa

sostenuta.

2. Nel caso di acquisto di automezzi specificatamente adattati per il trasporto di atleti diversamente abili, la

percentuale massima di cui al comma 1, lettera c), è elevata al 20 per cento.

3. Ogni società può presentare annualmente domanda per un solo contributo di cui al comma 1, lettera c).

4. Le domande per l’ottenimento dei contributi di cui al presente articolo, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.

5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, sentito il Comitato ristretto di cui all’articolo 18. Spetta alla medesima deliberazione indicare le caratteristiche dei vincoli sui beni acquistati con i contributi di cui al presente articolo, nel limite del triennio e con i conseguenti meccanismi di restituzione

del contributo.

 

SEZIONE II - SPORT INVERNALI

Art. 9 - (Contributi all’ASIVA)

1. La Regione riconosce all’ASIVA un ruolo fondamentale nella gestione dell’attività agonistica a livello di rappresentativa regionale, essenzialmente giovanile, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell’attività svolta dagli sci club operanti nella regione, nonché di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere l’insegnamento dello sci.

2. In considerazione delle peculiarità alpine della Valle d’Aosta e della riconosciuta importanza, anche sotto il

profilo turistico-promozionale e di diffusione dell’immagine, dello sviluppo degli sport invernali, la Regione interviene a sostegno dell’ASIVA mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all’anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.

 

Art. 10 - (Presentazione della domanda, concessione e liquidazione del contributo)

1. Il contributo di cui all’articolo 9, comma 2, è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

2. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l’attività sportiva programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono in particolare evidenziate le spese riferite:

a) all’organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell’attività agonistica delle rappresentative regionali delle diverse discipline degli sport invernali;

b) alla formazione e all’aggiornamento di tecnici;

c) all’assistenza tecnica e al sostegno economico a favore degli sci club della Valle d’Aosta regolarmente affiliati

per l’attività dagli stessi svolta;

d) alla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi

derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell’attività sportiva;

e) all’acquisto di attrezzature necessarie alla pratica sportiva;

f) al concorso nella realizzazione o all’attuazione di iniziative finalizzate all’avviamento dei giovani agli sport invernali e alla valorizzazione di quelli più promettenti.

3. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l’attività sportiva svolta nell’anno cui si riferisce il contributo.

 

SEZIONE III - SPORT TRADIZIONALI REGIONALI

Art. 11 - (Interventi a favore degli sport tradizionali regionali)

1. Al fine di valorizzare e di salvaguardare l’identità culturale delle tradizioni sportive popolari, la Regione concede

contributi forfettari alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan e alla Federachon di sport de noutra tera, di cui alla l.r. 53/1981, in misura comunque non superiore al disavanzo risultante dal bilancio consuntivo di ciascuno degli enti beneficiari, relativo all’anno cui si riferisce il contributo e approvato dai competenti organi statutari.

2. I contributi sono concessi alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan sulla base di

uno specifico piano di riparto predisposto dalla struttura competente, su proposta della Federachon di sport de noutra tera.

3. Una somma, pari ad un massimo del 15 per cento, da dedursi dallo stanziamento annuale di cui all’articolo 12, comma 2, è destinata alla Federachon di sport de noutra tera.

 

Art. 12 - (Presentazione delle domande, concessione e liquidazione dei contributi)

1. Le domande sono presentate alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno e sono corredate di una relazione illustrante l’attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari.

2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità: tive ;

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l’attività sportiva svolta nell’anno cui si riferisce il contributo.

 

SEZIONE IV - AVMAP E SCUOLA REGIONALE DI PARACADUTISMO

Art. 13 - (Contributi all’AVMAP)

1. In considerazione delle peculiarità alpine della Valle d’Aosta e della riconosciuta importanza dello sviluppo

delle manifestazioni di corsa in montagna definite martse à pià, anche sotto il profilo turistico-promozionale e del rispetto dell’ambiente, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo del bilancio dell’AVMAP, relativo all’anno cui si riferisce il contributo.

2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l’attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono evidenziate le spese riferite all’organizzazione, alla gestione e allo svolgimento delle prove agonistiche di martse à pià in Valle d’Aosta.

4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l’attività sportiva svolta nell’anno cui si riferisce il contributo.

 

Art. 14 - (Contributi alla Scuola regionale di paracadutismo)

1. In considerazione della riconosciuta importanza dello sviluppo dell’attività sportiva del paracadutismo di

montagna e di tutte le attività ad esso collegate, anche sotto il profilo turistico-promozionale, la Regione interviene a sostegno della Scuola regionale di paracadutismo mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo del bilancio della scuola stessa, relativo all’anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.

2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l’attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono evidenziate le spese riferite all’organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell’attività della Scuola.

4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l’attività sportiva svolta nell’annocui si riferisce il contributo.

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capi 3° - 4°

capi 5° - 6°

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