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Di seguito viene qui riportata la nuova
legge regionale n. 16 approvata il 22 luglio 2005 dal Consiglio
regionale della Valle d'Aosta che disciplina il Volontariato e
l'Associazionismo di promozione sociale.
Art. 1 (Finalità e oggetto)
La Regione, nel rispetto della Carta dei valori del volontariato,
quale espressione dell’identità, dei principi e dei valori
dell’attività di volontariato, riconosce il valore del volontariato e
dell’associazionismo di promozione sociale, liberamente costituiti,
come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne
promuove lo sviluppo e, salvaguardandone l’autonomia, favorisce il
loro apporto originale e propositivo al conseguimento delle più ampie
finalità sociali, culturali, civili e di protezione civile. 2. Per le
finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina i rapporti
delle istituzioni pubbliche, regionali e locali, con le organizzazioni
di volontariato e con le associazioni di promozione sociale,
agevolando il formarsi di nuove realtà associative, il consolidamento
e il rafforzamento di quelle esistenti.
Art. 2 (Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) attività di
volontariato, il servizio continuativo reso, senza fini di lucro e
remunerazione, per solidarietà anche indiretta, attraverso prestazioni
personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi,
tramite organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente
nei confronti di soggetti terzi rispetto all’organizzazione di
volontariato; b)associazionismo di promozione sociale, le attività di
utilità sociale, svolte con l’esclusione di ogni scopo di lucro,
prevalentemente a favore degli associati, mediante prestazioni
personali, spontanee e gratuite, al fine di arrecare beneficio,
direttamente o indirettamente, a singoli soggetti o alla collettività.
La prevalenza si intende nel senso che l’eventuale attività svolta a
favore di terzi aderenti non può riguardare più del 10 per cento degli
stessi e del volume di attività complessivo, debitamente comprovato.
2. Le attività delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale, di seguito congiuntamente
denominate organizzazioni, si espletano nei seguenti ambiti: a)
sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare
riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da malattia,
disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dipendenze
patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e
senza distinzione di sesso o di provenienza geografica; b)promozione e
tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari
opportunità; c) prevenzione delle varie ipotesi di rischio di calamità
naturali, con particolare riferimento alla protezione civile e alle
attività connesse di soccorso, accoglienza, ascolto e accompagnamento;
d)protezione e tutela degli animali; e) tutela e valorizzazione
dell’ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e
monumentale, promozione e sviluppo di attività connesse; f)
animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani
generazioni; g)educazione e formazione degli adulti; h)promozione
dell’attività sportiva non agonistica; i) promozione del turismo
sociale; j) cooperazione allo sviluppo.
3. La presente legge non si applica ai partiti politici, alle
associazioni sindacali, alle associazioni professionali e di
categoria, alle cooperative sociali, ai circoli privati e associazioni
comunque denominate che dispongano limitazioni con riferimenti alle
condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, nonché
alle organizzazioni che prevedono il diritto di trasferimento della
quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla
titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3 (Svolgimento dell’attività)
1. L’attività degli aderenti alle organizzazioni non può essere
retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti
possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le sole
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti
previamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
2. La qualità di aderente alle organizzazioni è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di
appartenenza.
3. Le organizzazioni possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a
qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
4. Le organizzazioni hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia
degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti
locali nei settori di loro interesse.
5. La Regione favorisce l’acquisizione da parte delle organizzazioni
delle informazioni e degli strumenti utili all’accesso ai
finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell’Unione europea.
Art. 4 (Atto costitutivo e statuto)
1. Le organizzazioni si costituiscono con atto scritto ove è indicata
la sede legale. Nello statuto, allegato all’atto costitutivo, devono
essere espressamente indicati: a) la denominazione, seguita dalla
locuzione «organizzazione di volontariato» o «associazione di
promozione sociale»; b)l’oggetto sociale; c) l’attribuzione della
rappresentanza legale dell’organizzazione; d)l’assenza di fini di
lucro, la previsione che i proventi delle attività non possono essere
in nessun caso ripartiti tra gli associati, la gratuità delle cariche
associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti; e) l’obbligo
di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull’ordinamento
interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
di tutti gli aderenti, con la previsione dell’elettività delle cariche
associative; g)i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli
aderenti, i loro diritti ed obblighi; h)l’obbligo di redazione di
rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di
scioglimento; j) l’obbligo di devoluzione, a fini di utilità sociale,
del patrimonio residuo dopo la liquidazione in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione.
Art. 5 (Risorse economiche)
1. Le organizzazioni traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: a) quote e
contributi degli aderenti; b)eredità, donazioni, legati ed erogazioni
liberali in genere; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti
locali, di altri enti, pubblici e privati, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito
dei fini statutari; d)contributi dell’Unione europea e di organismi
internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli
aderenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g)entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
Art. 6 (Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di
volontariato ed associazionismo di promozione sociale, di seguito
denominata struttura competente, il registro regionale delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, della legge 7
dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale), nel registro possono iscriversi le organizzazioni aventi
sede in Valle d’Aosta ed ivi operanti, anche come sezioni di organismi
nazionali o sovranazionali, che svolgono le attività di cui
all’articolo 2 e costituitesi con le modalità di cui all’articolo 4.
3. Il registro è articolato in due distinte sezioni, una riservata
alle organizzazioni di volontariato, l’altra alle associazioni di
promozione sociale. È ammessa l’iscrizione in una sola sezione del
registro.
4. Nel registro possono iscriversi anche gli organismi di
coordinamento o collegamento o le federazioni aventi sede legale in
Valle d’Aosta cui aderiscono organizzazioni operanti in ambito
regionale.
5. Nel registro sono indicati gli estremi dell’atto costitutivo, dello
statuto e delle loro eventuali modificazioni, la sede
dell’organizzazione, l’oggetto e l’ambito territoriale di attività.
6. Il registro è annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
7. L’iscrizione è subordinata alla presenza, nell’ambito
dell’organizzazione, di almeno dieci aderenti, in prevalenza non
appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
8. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare
convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici
e per ottenere contributi dai medesimi enti.
Art. 7 (Disciplina dei procedimenti di iscrizione nel registro, di
revisione e di controllo)
1. L’istanza per l’iscrizione nel registro è indirizzata alla
struttura competente, corredata della documentazione stabilita dalla
Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L’iscrizione nel registro o il diniego dell’iscrizione sono
disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente
entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.
3. La struttura competente provvede ogni due anni e, comunque, quando
ne ravvisi la necessità, anche in relazione agli esiti dei controlli
disposti ai sensi del comma 5, alla revisione del registro,
verificando il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione e
l’effettivo svolgimento delle attività di volontariato o di promozione
sociale da parte delle organizzazioni iscritte.
4. L’esito negativo della revisione comporta la cancellazione dal
registro, con provvedimento del dirigente della struttura competente,
e la conseguente risoluzione delle convenzioni in atto, nonché la
decadenza da ogni altro beneficio connesso all’iscrizione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato
tecnico di cui all’articolo 10, sono disciplinate le modalità di
effettuazione dei controlli sulle organizzazioni iscritte nel
registro, al fine di verificarne l’effettiva operatività e la
permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione
Art. 8 (Convenzioni)
1. Le organizzazioni iscritte nel registro da almeno tre mesi possono
stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti
pubblici.
2. Le organizzazioni iscritte nel registro da meno di un anno possono
stipulare convenzioni di durata massima annuale, rinnovabili per una
durata superiore, previa valutazione, da parte dell’ente stipulante,
della qualità delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti.
3. Gli elementi essenziali delle convenzioni sono stabiliti con
deliberazione della Giunta regionale.
4. Gli enti pubblicizzano la volontà di stipulare convenzioni con le
modalità da essi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le
organizzazioni del loro territorio di riferimento, iscritte nel
registro ed operanti nel settore di attività oggetto della
convenzione.
5. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni,
gli enti tengono conto prioritariamente: a) dell’esperienza specifica
maturata nell’attività oggetto di convenzione; b)dell’esistenza di
un’organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento; c)
della rilevanza attribuita alla formazione permanente e
all’aggiornamento dei volontari; d)dell’offerta di modalità di
carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività
di pubblico interesse.
6. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le
relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell’attività
prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso
terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e
colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell’ente con il quale la convenzione è stipulata.
7. Le organizzazioni non possono partecipare a procedure di evidenza
pubblica relative all’affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi o forniture.
Art. 9 (Consulta regionale del volontariato e dell’associazionismo
di promozione sociale)
1. È istituita la Consulta regionale del volontariato e
dell’associazionismo di promozione sociale quale strumento di
partecipazione consultiva delle organizzazioni agli interventi della
Regione nei settori di loro diretto interesse. La Consulta dura in
carica tre anni.
2. Alla Consulta, che si riunisce almeno una volta all’anno su
convocazione del suo presidente o su richiesta del Comitato tecnico di
cui all’articolo 10, partecipano i legali rappresentanti delle
organizzazioni iscritte nel registro, o loro delegati. Alle riunioni
della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, le
organizzazioni aventi sede legale nel territorio regionale non
iscritte nel registro.
3. La Consulta è presieduta dall’assessore regionale competente in
materia di politiche sociali, o da suo delegato, e svolge i seguenti
compiti: a) si esprime, a maggioranza, sugli atti programmatori
regionali relativi alle attività di volontariato e di mozione sociale;
b)definisce le problematiche di rilievo da sottoporre all’attenzione
della Conferenza regionale di cui all’articolo 11; c) designa i
rappresentanti delle organizzazioni in seno al Comitato di gestione
del fondo speciale di cui all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991,
n. 266 (Legge-quadro sul volontariato); d)elegge, in seno al Comitato
tecnico di cui all’articolo 10, i rappresentanti delle organizzazioni
iscritte nel registro; e) fornisce, su proposta del Comitato tecnico
di cui all’articolo 10, indicazioni e proposte per priorità e
contenuti da realizzare nei piani di attività e nei bandi promossi dal
centro di servizio del volontariato.
4. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti dalla struttura
competente.
Art. 10 (Comitato tecnico)
1. È istituito il Comitato tecnico composto da: a) il dirigente della
struttura competente, o suo delegato; b)il presidente del Comitato di
gestione del fondo di cui all’articolo 15 della l. 266/1991, o suo
delegato; c) il presidente del centro di servizio per il volontariato
di cui all’articolo 12, o suo delegato; d)sei rappresentanti delle
organizzazioni iscritte nel registro, in misura proporzionale al
numero delle iscrizioni nella relativa sezione, ferma restando la
partecipazione di almeno un rappresentante per ognuna delle due
sezioni in cui si articola il registro.
2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione della Giunta
regionale e dura in carica tre anni. Al Comitato spetta: a) formulare
alla Consulta le proposte di cui all’articolo 9, comma 3, lettera e);
b)esprimere parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal
registro; c) esprimere parere sulle iniziative di formazione,
aggiornamento e qualificazione professionale, programmate dalla
Regione e rivolte o aperte agli aderenti alle organizzazioni.
3. Il Comitato tecnico adotta un regolamento interno per disciplinare
il proprio funzionamento. Hanno comunque diritto a partecipare alle
riunioni del Comitato tecnico gli assessori regionali, o loro
delegati, competenti in relazione agli argomenti all’ordine del
giorno. Dell’attività svolta, il Comitato tecnico fornisce
regolarmente informazioni alla Consulta.
4. I compiti di segreteria del Comitato tecnico sono svolti dalla
struttura competente. promotion sociale; 5. La carica di componente
del Comitato tecnico è gratuita, salvo il rimborso delle spese
sostenute e documentate, secondo le disposizioni vigenti per il
personale regionale.
Art. 11 (Conferenza regionale del volontariato e
dell’associazionismo di promozione sociale)
1. L’assessore regionale competente in materia di politiche sociali
convoca ogni tre anni la Conferenza regionale del volontariato e
dell’associazionismo di promozione sociale, anche con il compito di
esaminare le problematiche individuate dalla Consulta in relazione
alle attività, ai bisogni e all’identità delle organizzazioni.
2. Alla Conferenza partecipano i legali rappresentanti, o loro
delegati, delle organizzazioni presenti nel territorio regionale,
iscritte e non iscritte nel registro, i rappresentanti degli enti
locali, dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta, i
patronati e gli enti di cui all’articolo 15 della l. 266/1991.
Art. 12 (Centro di servizio per il volontariato)
1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale del centro di servizio
per il volontariato regionale costituito ai sensi dell’articolo 15
della l. 266/1991.
2. Il Comitato di gestione del fondo, istituito con le modalità di cui
all’articolo 15 della l. 266/1991, provvede, ogni quinquennio, ad
individuare e a rendere pubblici i criteri per l’istituzione
dell’unico centro di servizio per il volontariato della Valle d’Aosta.
3. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro, in numero
non inferiore al 20 per cento di quelle iscritte al momento della
pubblicazione del bando, possono richiedere al Comitato di gestione la
costituzione del centro di servizio, con istanza sottoscritta dai
legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti, allegando lo
statuto e il programma di attività dell’istituendo centro di servizio
ed indicando il nominativo di colui che assume la responsabilità
amministrativa del centro il quale sottoscrive, congiuntamente agli
altri legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti,
l’istanza di costituzione.
4. Il Comitato di gestione valuta le istanze ricevute sulla base dei
criteri predeterminati nel bando e istituisce con proprio
provvedimento il centro di servizio.
5. Il centro di servizio armonizza la propria attività con le
indicazioni della programmazione regionale, sulla base di appositi
protocolli d’intesa sottoscritti con la Regione.
6. Il centro di servizio è commissariato dal Comitato di gestione
qualora sia accertato il venir meno dell’effettivo svolgimento delle
attività a favore delle organizzazioni di volontariato, ovvero lo
svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in
caso di accertate inadempienze o irregolarità nella gestione.
7. Entro sei mesi dal commissariamento, il Comitato di gestione
provvede ad espletare le procedure di cui al comma 2, utili alla
costituzione di un nuovo centro di servizio.
8. Il funzionamento del centro di servizio è disciplinato da apposito
regolamento interno approvato dagli organi competenti, il cui
contenuto deve essere conforme alle indicazioni di cui all’articolo 4.
9. Il centro di servizio redige i bilanci, preventivo e consuntivo, e
li trasmette al Comitato di gestione. I proventi derivanti da fonti
diverse dal Comitato stesso sono amministrati separatamente.
Art. 13 (Attività relative alle associazioni di promozione sociale.
Modificazione della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12)
1. La Regione, sulla base di apposita convenzione, dota il centro di
servizio di un fondo per lo svolgimento delle attività delle
associazioni di promozione sociale.
2. Il centro di servizio predispone annualmente il piano di attività
delle associazioni di promozione sociale e lo presenta alla Giunta
regionale che lo approva, stabilendo altresì l’ammontare del fondo di
cui al comma 1.
3. Dal fondo sono esclusi i contributi erogati alle associazioni ai
sensi della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore
di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e
handicappati operanti in Valle d’Aosta).
4. L’articolo 3 della l.r. 12/1994 è sostituito dal seguente: «Art. 3
(Procedure) 1. L’istanza per l’ottenimento del contributo è presentata
alla struttura regionale competente in materia di disabilità entro il
28 febbraio dell’anno per il quale il contributo è richiesto. 2. La
Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione ogni altra
modalità procedurale relativa alla concessione dei contributi. 3. La
deliberazione di cui al comma 2 è pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.».
Art. 14 (Strutture per manifestazioni e attività istituzionali)
1. La Regione, gli enti locali e l’Azienda USL, nel rispetto «Art. 3
dei principi di trasparenza e di imparzialità, possono prevedere forme
e modi per concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni,
mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed
iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime.
2. La Regione, gli enti locali e l’Azienda USL possono altresì
concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed
immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
Art. 15 (Iniziative di formazione)
1. La Regione favorisce la partecipazione degli aderenti alle
organizzazioni iscritte nel registro alle iniziative di formazione,
qualificazione e aggiornamento professionali svolte o promosse dalla
stessa o da agenzie formative nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni.
Art. 16 (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, la Consulta regionale del
volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale di cui
all’articolo 9 è convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale nomina il Comitato tecnico di cui all’articolo
10 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. La struttura competente, sentito il Comitato tecnico di cui
all’articolo 10, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla ricognizione delle organizzazioni
iscritte nel registro regionale del volontariato per verificarne
l’effettiva natura ai fini dell’iscrizione, d’ufficio, nella sezione
di competenza. Salva l’eventuale diversa collocazione in relazione
agli esiti della predetta ricognizione, le organizzazioni già iscritte
nel registro non necessitano di nuova iscrizione.
4. In sede di prima applicazione, i criteri per l’istituzione del
centro di servizio per il volontariato della Valle d’Aosta, di cui
all’articolo 12, sono individuati e pubblicati a cura del Comitato di
gestione del fondo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17 (Rinvio)
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si
applica la normativa statale vigente in materia di organizzazioni di
volontariato e di associazionismo di promozione sociale.
Art. 18 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 6
dicembre 1993, n. 83; b)legge regionale 9 febbraio 1996, n. 5; b)comma
2 dell’articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16. Art. 19
(Disposizioni finanziarie) 1. Gli oneri derivanti dall’applicazione
della presente legge, stimati in euro 30.000 annui per il triennio
2005/2007, trovano copertura con le risorse disponibili per il
2005/2007 del Fondo regionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18
(Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio
2002/2004), secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 3, della
legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli
anni 2002/2004).
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
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