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Premessa L’ACSI
– Associazione di cultura, sport e tempo libero, è un’associazione
nazionale di promozione sociale che svolge attività nel settore della
cultura, dello sport e del tempo libero fondata il 6 aprile 1960 a Roma
con atto del notaio Sabelli. L’ACSI
è Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale del 24
Giugno 1976 ai sensi del D.P.R. n° 530 del 2 Agosto 1974. L’ACSI
è inoltre riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale Ente
Nazionale con finalità assistenziali con decreto del 27 Dicembre 1986. L’ACSI dal novembre del 1999 è membro effettivo del CSIT ( Confederation Sportive Internationale Du Travail – International Labour Sports Confederation ) organismo internazionale di sport per tutti riconosciuto dal CIO. CAP.
Cap. 1 - Finalità e Scopi dell’Associazione Articolo 1 L’ACSI
è un’associazione nazionale di promozione sociale con finalità
culturali, sportive, educative, ricreative, assistenziali, e di
volontariato.L’ACSI è un’organizzazione democratica che si prefigge
di potenziare, coordinare e promuovere le attività culturali, sportive,
ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita
culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero. L’ACSI
cura il perfezionamento ed il mantenimento psicofisico degli individui.
Stimola i giovani, all’amore al lavoro ed allo studio, assistendoli
nella loro formazione politica sociale, aiutandoli a rendersi cittadini
coscienti dei propri doveri e dei diritti civili e democratici,
mediante lo sviluppo del libero associazionismo su tutto il territorio
nazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e d’arricchimento
nelle relazioni fra gli uomini. L’ACSI
dedica particolare attenzione ai cittadini della terza età promovendo
il mantenimento della salute, stimolando lo sviluppo dell’integrazione
sociale in modo da renderli attivi nella vita sociale. L’ACSI
è un’associazione che si prefigge di sostenere l’attività di
volontariato in tutte le sue forme, nel settore sportivo, culturale e
d’assistenza, come valore sociale, con una specifica attenzione ai
soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell’inserimento della
vita sociale soprattutto nei settori della disabilità, e del disagio
giovanile. A tal fine l’ACSI si propone di a)
– diffondere la pratica dello sport in tutte le sue discipline, anche
in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre
Associazioni, e con le Federazioni Sportive del CONI, garantendo in ogni
modo la sua autonomia, dedicando particolare cura all’azione
promozionale e ricreativa; b) – organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli
ed espressioni, organizzare manifestazioni, corsi di formazione
professionale, corsi per operatori sportivi, culturali, turistici e di
perfezionamento tecnico, a livello locale, provinciale, regionale e
internazionale; c) – informare ed interessare l’opinione pubblica ai problemi
della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché
sono garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla
pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo
anche propri organi d’informazione, attività editoriali, emittenti
radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività
dell’ACSI; d) – promuovere la tutela dei diritti del consumatore, del
cittadino, delle persone disabili, la cooperazione culturale, il
servizio civile, la
protezione civile, e d’ogni altra attività di difesa delle libertà
civili. e) – promuovere e sviluppare la costituzione di circoli ricreativi
e società sportive, di circoli culturali, gruppi d’interesse,
cooperative, ed altre aree d’attività, per la crescita di una nuova
cultura associativa su tutto il territorio nazionale e tra gli italiani
che lavorano all’estero; f ) – promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a
tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali; g ) – sviluppare l’attività d’indagine e di ricerca
finalizzata alla promozione ed alla diffusione dell’attività
istituzionale dell’associazione. h ) – promuovere ed organizzare corsi di formazione extra –
scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e
d’apprendimento al fine di favorirne l’inserimento nelle attività
occupazionali e di lavoro. L’ACSI non ha finalità di lucro.
Articolo 2 Per
il raggiungimento dei propri obiettivi, l’ACSI può: a ) – acquisire e gestire strutture, aree ed impianti per le
attività culturali e per la pratica sportiva, e sale
d’intrattenimento, in proprietà o in affidamento da Enti Pubblici o
provati; b ) – svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentale per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1.
Articolo 3 L’
ACSI stabilisce rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche
e private, in particolare con il CONI e le sue Federazioni, con le
Organizzazioni sportive, ricreative e culturali nazionali ed
internazionali. Salvaguardando la propria autonomia, può aderire a
Comitati unitari con altri Enti ed Associazioni, e promuovere e
partecipare a centri studi, fondazioni, enti e società anche se di
capitali, e aderire ad associazioni che hanno le stesse finalità
dell’ACSI e che in ogni modo con essa non in contrasto o che
perseguano scopi affini.
Articolo 4 L’
ACSI ha sede in Roma, in Via Montecatini n° 5 ed ha durata illimitata.
Il simbolo dell’Acsi è costituito da
un cerchio che circoscrive un arco con freccia, avente per sfondo
il globo terracqueo circondato da dodici stelle gialle. I colori dell’Acsi
sono il rosso e il blu. La bandiera è formata da un drappo con al
centro il simbolo dell’Associazione.
Articolo 5 L’ACSI stabilisce con Regolamento organico, redatto dalla Direzione Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale, le norme per il proprio funzionamento associativo e per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività. Cap. 2 – I
Soci Articolo 6 L’ACSI
è composta di soci: a )
– Individuali b ) - collettivi Il
socio è chi aderisce liberamente alle finalità dell’associazione e
contribuisce a realizzare gli scopi che l’associazione si prefigge
espressi nel presente statuto. Sono soci individuali i tesserati per i
Comitati regionali, provinciali, i dirigenti, i tecnici, i giudici di
gara, gli operatori e tutti che aderendo singolarmente e partecipano
alla vita dell’Associazione dedicandole con continuità il proprio
contributo. Sono soci collettivi le società sportive, polisportive, i
club, i cral, i centri di formazione, i centri sportivi ed ogni altro
sodalizio che ha finalità non in contrasto con gli scopi dell’ACSI.
Tutti i sodalizi che aderiscono all’ACSI dovranno essere dotati di un
proprio statuto e conservano la propria autonomia giuridica,
amministrativa e patrimoniale. I sodalizi che aderiscono all’ACSI in
qualità di soci collettivi, dovranno adottare per i propri associati la
tessera ACSI valida per l’anno in corso. L’affiliazione all’ACSI
redatta su corretto modulo è subordinata al voto d’accettazione del
Comitato Provinciale competente per territorio e ratificata dalla
Direzione Nazionale. Contro il diniego all’affiliazione da parte del
Comitato Provinciale può essere proposto ricorso alla Direzione
Nazionale che deciderà inappellabilmente. Le norme e le condizioni
d’affiliazione all’ACSI sono disciplinate dalle norme annualmente
deliberate dalla D.N. e dai regolamenti. Articolo 7 Ogni
socio all’ACSI ha diritto di: a ) – partecipare a tutte le attività promosse
dall’Associazione rispettandone le norme previste dai regolamenti; b ) – usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni
dell’Associazione; c ) – esprimere nelle sedi deputate e ai vari livelli il proprio
voto per la scelta dei dirigenti dell’Associazione nonché per
l’approvazione e la modifica dello statuto secondo le norme che sono
emanate dalla Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 17del presente
statuto; d ) – a partecipare all’elezione dei propri dirigenti. Articolo 8 Ogni
socio all’Acsi ha il dovere di: a )
– accettare i principi ispiratori del presente statuto, osservare il
Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata dagli organi direttivi
dell’Associazione; b ) – corrispondere regolarmente le quote associative stabilite
annualmente; c ) – assicurare la democraticità negli organismi ( per le società,
circoli o gruppi )
garantendo l’assenza di lucro e l’elettività delle cariche; d ) – risolvere ogni questione o controversia esclusivamente
nell’ambito dell’Associazione attraverso i suoi organismi, pena
l’espulsione dall’Associazione. Articolo 9 I
soci collettivi hanno diritto: a ) – di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; b ) – di partecipare alla vita dell’associazione esprimendo
nelle sedi deputate il proprio voto per le modifiche statutarie e per
l’elezione degli organismi; I
soci collettivi hanno il dovere: a ) – di osservare le norme e i regolamenti dell’Associazione
nonché le deliberazioni assunte dagli organi di direzione; b ) – di rispettare le norme d’affiliazione all’Associazione e
le condizioni economiche stabilite dagli organi sociali; c ) – di dotarsi di uno statuto proprio che non sia in contrasto
con quello dell’Associazione. Articolo 10 Tutti
gli associati sia individuali che collettivi al momento dell’adesione
all’Acsi devono prendere visione delle norme che regolano i rapporti
associativi ed in particolar modo delle condizioni e delle garanzie
stipulate dall’Acsi con primarie Compagnie Assicurative per gli
infortuni dei soci, la responsabilità civile ed ogni altra forma di
tutela che gli organi di direzione intendono sottoscrivere, impegnandosi
a farle osservare. L’adesione all’ACSI comporta automaticamente
l’accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel comma
precedente. Articolo 11 I
soci, sia individuali che collettivi, cessano di appartenere
all’associazione nei seguenti casi: a ) –
dimissioni volontarie; b) – mancato rinnovo dell’adesione; c ) – mancato pagamento della quota associativa; d ) – mancato rispetto dei doveri di cui all’art. 9; e ) – sospensione o radiazione deliberata dagli organi
dell’associazione ai vari livelli; Il
provvedimento di sospensione cautelare, ove prevista nei regolamenti,
deliberata dall’organo direttivo nazionale dell’Associazione ha
efficacia per tutti i livelli della stessa. La perdita della qualifica
di socio non da diritto alle restituzioni delle quote associative. Articolo 12
A
riconoscimento di meriti acquisiti, la Direzione Nazionale per proposta
dei competenti organi direttivi periferici o centrali, può conferire
particolari titoli di merito, a chi assicura efficaci vantaggi
all’Associazione. Cap. 3 – Struttura Articolo 13 L’attività
organizzativa dell’Acsi si manifesta attraverso i seguenti livelli di
rappresentanza unitaria: a )
– livello nazionale b ) – livello regionale c ) – livello provinciale Articolo 14 Sono
organi dell’Acsi: a )
– Il Congresso Nazionale b ) – La Direzione nazionale c ) – il Consiglio Nazionale d ) – Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. e ) – Il Collegio nazionale dei Probiviri f ) – I Comitati
regionali g ) – I Comitati provinciali Sono
organi tecnici: a )
– le commissioni tecniche nazionali Cap. 4 – Congresso
Nazionale Articolo 15 Il
Congresso Nazionale è il supremo organo deliberante
dell’Associazione. Ad esso partecipano, con il diritto di voto,
secondo le norme emanate dalla D. N. che lo convoca: i delegati eletti
nei Congressi Regionali e provinciali; Il
Congresso Nazionale è convocato: a ) – in via ordinaria ogni quattro anni b ) – in via straordinaria qualora la sua convocazione sia stata
richiesta: -
da almeno i 2/3 dei Membri
la Direzione Nazionale. -
da almeno i 4/5 delle società, circoli o gruppi aventi diritto a voto. Il
congresso ha il potere di: a ) – indicare le direttive generali e le linee d’azione dell’ACSI; b ) – modificare lo statuto ( a maggioranza di almeno 2/3 dei voti
congressuali); c ) – eleggere i membri il Consiglio Nazionale, La direzione
Nazionale, il collegio Nazionale dei Revisori dei conti e il Collegio
Nazionale dei Garanti. Il
congresso delibera sempre a maggioranza semplice dei voti congressuali,
salvo le eccezioni previste dal presente statuto.
Cap. 5 – Organi
Direttivi Centrali Articolo 16 Il
Consiglio nazionale è composto di 59 membri eletti dal Congresso
Nazionale; si riunisce su convocazione del presidente
dell’Associazione, almeno una volta l’anno e ogni qualvolta ne
facciano motivata richiesta almeno 2/3 dei suoi membri. Sono compiti del
Consiglio Nazionale: a ) – nominare i membri delle Commissioni Tecniche Nazionali su
proposta della Direzione Nazionale; b ) – verificare la politica dell’Associazione e le scelte
operate dalla Direzione Nazionale; c ) – ratificare le nomine dei rappresentanti dell’Ente a
livello Nazionale negli organismi pubblici e privati; d ) – approvare il Regolamento Organico proposto dalla Direzione
nazionale. Il
numero dei membri, il Consiglio Nazionale può variare nel caso in cui
la Direzione Nazionale adotta deliberazioni ai sensi del comma k)
dell’art. 17. Articolo 17 La
Direzione Nazionale è composta fino ad un massimo di 15 membri eletti
dal Congresso Nazionale. Si riunisce su convocazione del Presidente
dell’Associazione, almeno sei volte l’anno e ogni qualvolta la sua
convocazione sia richiesta da almeno i 2/3 dei membri. La direzione
Nazionale può articolarsi al suo interno con incarichi di responsabilità
in settori specifici e può nominare il Tesoriere anche esterno alla
Direzione. Sono compiti della Direzione nazionale: a ) – programmare e coordinare tutta l’attività
dell’Associazione; b ) – attuare le deliberazioni del Congresso Nazionale, garantendo
l’esecutività delle decisioni; c ) – approvare il bilancio preventivo e il conto economico e
finanziario annuale; d ) – stabilire rapporti con le altre organizzazioni similari e
con altri organismi pubblici; e ) – nominare i rappresentanti dell’Associazione a livello
nazionale negli organismi pubblici e privati; f ) – nominare e/o sostituire i delegati ai fini della
costituzione della rappresentanza dei livelli territoriali
dell’Associazione, al fine di garantire una maggiore crescita
dell’Associazione in tutti gli ambiti territoriali sia nazionali che
internazionali; g ) – sciogliere i Comitati Regionali
ed i Comitati Provinciali in caso d’irregolarità, di mancato
funzionamento, di non rispetto delle norme emanate dagli organismi,
procedendo alla nomina di Commissari; h ) – provvedere alla nomina di Commissari, per quei comitati che
non raggiungono gli scopi sociali, che non provvedono al tesseramento e
che sono privi di realtà associative; i ) – proporre al Consiglio Nazionale la nomina dei membri le
commissioni tecniche nazionali; k ) – cooptare quali membri il consiglio Nazionale dirigenti che
si sono particolarmente distinti nel corso del quadriennio; l ) – convocare il Congresso Nazionale emanandone le norme
d’attuazione. Articolo 18 Il
Presidente dell’Associazione convoca e presiede le riunioni della
Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale. E’
il legale rappresentante dell’Associazione di fronte a terzi, ed ha le
funzioni di rappresentanza e di collegamento con le Associazioni, gli
enti Pubblici e privati e gli organi dello stato. Può
delegare, in sua assenza il Vice presidente che lo coadiuva nelle sue
mansioni. Il
presidente e il Vice Presidente sono responsabili delle attività
organizzative e del funzionamento dell’Associazione e provvedono
all’esecutività delle deliberazioni assunte dagli organismi. Articolo 19 Il
collegio dei Revisori dei Conti vigila e controlla tutta l’attività
finanziaria e patrimoniale dell’Associazione; verifica la regolare
tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture
contabili. Esprime
parere sul bilancio preventivo e svolge una relazione sul conto
consuntivo annuale. E’
composto di 5 membri effettivi e 3 supplenti di cui 4 eletti dal
Congresso Nazionale.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti alla prima riunione d’insediamento
elegge al suo interno il Presidente del collegio. Il
Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo Ufficiale dei
revisori dei conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il
Presidente del collegio dei Revisori dei conti può partecipare con voto
consultivo alle riunioni della Direzione Nazionale.
Articolo 20 Il
collegio dei Garanti è composto di 5 membri effettivi e 3 supplenti
eletti dal Congresso Nazionale. Elegge
al proprio interno il Presidente del collegio, il quale partecipa con
voto consultivo, alle riunioni della Direzione Nazionale. Ad
esso sono demandati pareri: a ) – sui provvedimenti che comportino conseguenze di natura
associativa; b ) – sui fattiilleciti commessi da tesserati ai danni
dell’Associazione; c ) – sulle controversie a proposito delle violazioni dello
statuto; d ) – sulle controversie tra soci e tra organi
dell’Associazione.
Cap. 6 – Congressi
Regionali Articolo 21 Il
Congresso Regionale è il massimo organo d’indirizzo politico e
programmatico dell’Associazione a livello regionale. E' convocato in
Assemblea ordinaria, ogni quattro anni, dal Presidente Regionale, di
norma precede il Congresso Nazionale. Il Congresso Regionale può essere
convocato in sessione straordinaria: a ) – dalla Direzione Nazionale quando ne ravvisa i motivi
eccezionali; b ) – dal Presidente Regionale quando ne abbia ricevuta richiesta
motivata da almeno i 4/5 dei Comitati Provinciali previa ratifica del
Comitato Regionale. Al
Congresso Regionale partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti
nei rispettivi congressi provinciali secondo le norme emanate dalla
Direzione Nazionale. Il
Congresso Regionale: a ) – elegge il Comitato Regionale ( garantendo in ogni modo in
esso la rappresentività di ogni provincia); b ) – elegge i delegati al Congresso Nazionale secondo le quote
assegnate dal regolamento congressuale.
Cap. 7 – Organi
Regionali Articolo 22 Sono
organi regionali: -
Il Congresso -
- Il Comitato -
- Il Presidente Sono
organi tecnici: - -
Le commissioni tecniche. Articolo 23 Il
comitato Regionale è
costituito da 5 a 15 membri eletti dal Congresso Regionale, resta in
carica per quattro anni. Elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice
Presidente ed il Segretario. Elegge i membri le Commissioni Tecniche
Regionali. Il Comitato Regionale rappresenta l’Associazione nella
regione, e nel quadro delle direttive del Congresso Nazionale e delle
decisioni della Direzione Nazionale, elabora piani e promuove attività
per la realizzazione di una politica sociale secondo gli scopi previsti
dall’art. 1 del presente statuto. Il Comitato Regionale se dotato di
autonomia finanziaria approva il conto preventivo, consuntivo e annuale
entro il 31 marzo di ogni anno, secondo le norme previste dal
regolamento. Articolo 24
Il
Presidente Regionale convoca e presiede il Comitato Regionale;
rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato regionale, e ne
ha la rappresentanza legale; presiede altresì le riunioni delle
Commissioni Tecniche Regionali. Cap. 8 – Congressi
Provinciali Articolo 25 Il
Congresso Provinciale è l’organo più importante del livello
Provinciale, esso discute la politica associativa, le linee
programmatiche del territorio di competenza esaminando nel
contempo i risultati conseguiti nel quadriennio. Compongono il Congresso
Provinciale, e vi partecipano con diritto di voto, i Presidenti ( o loro
delegati ) in rappresentanza delle società o circoli affiliati operanti
nella provincia e degli associati. Il Congresso è convocato dal Presidente Provinciale competente per
territorio, in via ordinaria, ogni quattro anni e in ogni caso prima del
Congresso Regionale, secondo le norme stabilite dalla Direzione
Nazionale. Può essere convocato in via straordinaria, dal Consiglio
Regionale ogni qualvolta ne sia fatta pervenire richiesta motivata dai
2/3 dei rappresentanti delle società, circoli affiliati e dei soci e di
altre aree di attività. Il congresso approva la relazione della
gestione, discute e approva le linee di politica associativa fissando le
direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti generali
dell’Associazione. Inoltre
il Congresso: a )
– elegge i membri del Comitato Provinciale b ) – elegge fra i soci i
delegati al congresso Regionale ed i delegati al Congresso Nazionale
secondo le quote assegnate dal regolamento emanato dalla Direzione
Nazionale. Cap. 9 – Organi
provinciali Articolo 26 Sono
organi provinciali: -
- Il congresso -I
- Il comitato Direttivo -
- Il Presidente -I
- Il collegio dei Revisori dei Conti. Sono
organi tecnici: -
- Le commissioni tecniche Articolo 27 Il
Comitato Direttivo Provinciale è costituito da 5 a 15 membri eletti dal
Congresso secondo le norme stabilite dalla Direzione Nazionale. Il
Comitato Provinciale: a ) – attua i deliberati del Congresso ed ha il compito di
affiancare l’azione del Presidente nel coordinare e sviluppare tutta
l’attività dell’Associazione nella provincia; b ) – eleggere tra i Consiglieri il Presidente del Comitato, il
Vice Presidente ed il Segretario; c ) – ha potere deliberante sull’accettazione delle domande di
affiliazione e del tesseramento dei soci secondo i regolamenti e le
norme annualmente emanate dagli organi centrali; d ) – può costituire commissioni o nominare responsabili per la
gestione delle varie attività e per lo sviluppo di particolari
problemi; e ) – approva il programma preventivo ed il conto consuntivo entro
il 31 marzo di ogni anno; f ) – nomina i propri rappresentanti negli organismi pubblici e
privati; g ) – può stabilire rapporti di collaborazione con gli altri Enti
di Promozione ed organizzazioni similari; h ) – elegge le commissioni tecniche provinciali Articolo 28 Il
Presidente Provinciale è eletto dal Comitato competente per territorio,
dura in carica quatto anni; ad esso sono conferite le seguenti funzioni: a )
– rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato Provinciale
e ne ha la rappresentanza legale; b ) – convoca e Presiede Il Comitato Provinciale ogni qualvolta lo
ritenga necessario ( in ogni caso almeno ogni tre mesi 9 o anche su
richiesta motivata di almeno 2/3 dei consiglieri. c ) – attua le decisioni del comitato, ed è responsabile della
gestione delle attività; d ) – promuove, in accordo con il Comitato Provinciale, la
formazione di società o circoli coordinandone l’attività; e ) – organizza manifestazioni, promuove dibattiti per il
potenziamento delle attività e la ricerca di una politica organica
della cultura, dello sport, del tempo libero, secondo gli scopi previsti
dall’art. 1 del presente statuto; f ) – mantiene i collegamenti con il comitato regionale
dell’Associazione. Articolo 29 Il
Collegio Provinciale dei revisori dei Conti, ha il compito di
controllare l’attività finanziaria dell’Associazione a livello
provinciale, la tenuta della contabilità e la rispondenza dei
bilanci alle strutture contabili. Il Collegio è composto di tre membri
effettivi e due supplenti. I tre membri effettivi eleggono al loro
interno il Presidente. In caso di vacanza di un membro effettivo
subentra il membro supplente più anziano di età. Articolo 30 Per
particolari esigenze organizzative il comitato Provinciale competente
per territorio su proposta del Presidente o dei 2/3 del Comitato
provinciale può costituire delegazioni zonali e nominare il delegato.
La delegazione zonale coordina l’attività delle società e dei
circoli nell’ambito del suo territorio applicando i deliberati e le
direttive del Comitato Provinciale. Cap. 10 – Il Patrimonio Articolo 31 Il
patrimonio dell’ACSI è costituito dai beni mobili ed immobili nonché
dalle quote di affiliazione delle società sportive, dei circoli ed
altre aree d’attività, dalle quote di tesseramento dei soci, dai
contributi e donazioni di Enti e privati. Il patrimonio dell’ACSI è
unico: E’ fatto divieto assoluto di distribuire eventuali avanzi di
gestione o di riserve tra i soci. Articolo 32 In
caso di scioglimento dell’Associazione, liquidatore sarà il
Presidente in carica coadiuvato dalla Direzione Nazionale. Articolo 33 I
Comitati regionali e i Comitati Provinciali hanno piena autonomia
patrimoniale e finanziaria poiché organismi giuridicamente,
amministrativamente ed economicamente indipendenti e rispondono
direttamente delle obbligazioni assunte. I rapporti di natura
amministrativa ed eventuali contributi di natura finanziaria o di
materiali, disposti dalla Direzione Nazionale a favore degli organi
periferici, costituiscono il contributo dell’attività associativa
propria dell’ACSI senza assunzioni di responsabilità formale nei
confronti delle strutture territoriali. La direzione nazionale ha facoltà
di controllare la regolarità, l’efficacia della gestione e
l’osservanza dei fini statutari da parte degli organi periferici. Articolo 34 Le
fonti di finanziamento sono di rispettiva competenza del livello
nazionale, regionale e provinciale. Esse sono costituite: -
- Dai proventi del patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell’Associazione; -
- Dalle quote associative determinate annualmente dalla
Direzione Nazionale; -
- Dai contributi di Enti e di associazioni pubblici e
privati; -
- Da lasciti, donazioni, erogazioni ed oblazioni
volontarie; Dai
proventi derivanti dalle attività sociali organizzate, dalle
manifestazioni e dai servizi erogati dall’Associazione.
Cap. 11 – Autonomia
dell’ACSI Articolo 35 Per
garantire la propria autonomia, l’ACSI, ai sensi dell’art. 1 del
presente statuto, stabilisce quanto segue: a ) – l’autonomia della Direzione Nazionale, dei Comitati
Regionali e Provinciali garantisce la libertà di iniziativa degli
organi favorendo le proposte che emergono dalla base; b ) – non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da
partiti politici o altri organismi estranei all’associazione; c ) – le strutture dell’ACSI non possono operare presso locali
sedi di partiti politici; d ) – le sedi dell’ACSI non possono ospitare attività di
partito; e ) – è fatto divieto svolgere attività in contrasto con il
presente statuto. Cap. 12 – Disposizioni
Finali Articolo 36 Il
presente statuto, integrato dal regolamento Organico, forma legge per
tutti gli associati, singoli e collettivi, che lo accettano nel totale
dei suoi contenuti. Esso può essere modificato solo dal Congresso
Nazionale, in seduta ordinaria con almeno i 2/3 dei voti congressuali.
Le proposte di modifica allo Statuto devono essere avanzate da organi
nazionali, regionali e provinciali alla Direzione Nazionale entro il
termine stabilito dalle norme contenute nella convocazione del congresso
Nazionale. Modifiche allo statuto che saranno richieste per urgenti
necessità ed in
ottemperanza a disposizioni legislative, potranno essere adottate dalla
Direzione Nazionale con ratifica unanime da parte del consiglio
Nazionale con almeno i 2/3 dei membri aventi diritto. Articolo 37 L’ACSI
può essere sciolta soltanto dal Congresso Nazionale. La proposta di
scioglimento deve ottenere voto favorevole di almeno i 4/5 dei voti
congressuali e che in ogni caso rappresentano i 2/3 dei sodalizi
affiliati. Il Congresso all’atto dello scioglimento
dell’Associazione delibererà in merito alla destinazione
dell’eventuale residuo del patrimonio dell’Associazione. Il
patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altri Enti o Associazioni
che perseguono finalità analoghe all’ACSI, ovvero a fini di pubblica
utilità, fatta salva diversa destinazione stabilita dalla legge. Articolo 38 Per
quanto non espressamente indicato nel presente statuto, si fa
riferimento al disposto del Codice civile ed ad altre norme della
vigente legislazione italiana. Articolo 39 Per
qualsiasi controversia fra l’ACSI, gli Associati, i livelli
territoriali, nonché nei confronti di terzi è competente il Foro di
Roma. |
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